Art. 3.
(Comitato interministeriale delle
informazioni per la sicurezza).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica di informazione per la sicurezza.
      2. Il CIIS:

          a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;

          b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;

          c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.

 

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      3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS l'autorità delegata, il segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), i direttori del Servizio di informazione per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.